Nella mattina del 31 ottobre 2025, in una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Parma, un evento ha provocato forte indignazione: un ragazzo con disabilità, iscritto in una classe terza, è stato allontanato — senza alcuna preventiva autorizzazione scritta o comunicazione alla famiglia — dalla classe dalla nuova docente di sostegno. All’arrivo dei genitori, nessuno in istituto era in grado di dire dove si trovasse il ragazzo.
Questa vicenda solleva interrogativi gravi, sia sul piano umano che giuridico, e mette in luce quanto l’inclusione scolastica non sia scontata: anzi, può essere compromessa da procedure errate, mancanza di trasparenza e responsabilità.
Per comprendere le implicazioni del caso, è utile richiamare alcuni punti fondamentali della normativa italiana sull’inclusione degli alunni con disabilità.
• La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge 104/92”) costituisce la legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità. In particolare, l’articolo 12 sancisce il diritto all’educazione e all’istruzione “nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
• Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (e successive modifiche, in particolare il D.Lgs. 96/2019) disciplina l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e prevede l’assegnazione di docenti di sostegno, personale ATA adeguato, e l’adozione di misure finalizzate all’effettività del diritto all’istruzione.
• In ambito scolastico, il modello dell’inclusione scolastica richiede strumenti quali il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la progettazione condivisa con la famiglia, l’ente locale, la scuola, la ASL.
• Il principio è chiaro: gli alunni con disabilità vanno integrati nella classe, non isolati né esclusi. Le scuole devono garantire la partecipazione, la relazione, la didattica personalizzata, oltre che l’accessibilità e l’abolizione delle barriere.
Il ragazzo è stato “portato fuori” dalla classe senza un’autorizzazione della famiglia né una preventiva comunicazione. Ciò viola il principio di trasparenza e collaborazione scuola-famiglia, che è centrale nel percorso d’inclusione.
Al momento dell’arrivo dei genitori, lo studente non era presente nel laboratorio come da orario scolastico e né nell’aula del sostegno/potenziamento e nessuno sapeva dove si trovasse. Ciò genera forte incertezza, ansia e, soprattutto, una mancanza di responsabilità da parte della scuola.
Anche se non vi è l’intento esplicito di discriminare, l’atto di isolare uno studente con disabilità, senza che vi sia una motivazione chiara e condivisa (es. per attività specifica autorizzata), si configura come contraddittorio rispetto agli obiettivi dell’inclusione. In tal modo, l’alunno può sentirsi escluso o separato dal gruppo classe.
La normativa prevede che l’alunno con disabilità frequenti la classe comune e partecipa a tutte le attività. Un allontanamento non concertato può costituire violazione del diritto all’istruzione e all’inclusione. Inoltre, la mancanza di trasparenza nei confronti dei genitori può violare gli obblighi della scuola verso le famiglie.
Quando uno studente con disabilità finisce fuori dalla classe senza autorizzazione, la scuola non sta svolgendo la propria missione di inclusione: sta invece agendo — volontariamente o meno — in modo che l’alunno risulti isolato, non partecipante, persino “invisibile” .È una contraddizione rispetto al principio fondamentale secondo cui la scuola è luogo di crescita, partecipazione, relazione.
In questo senso, l’episodio può essere definito come «la scuola al contrario»: una scuola che, anziché aprire e includere, chiude e allontana. Occorre che la scuola riveda la sua prassi, che i docenti di sostegno si assumano la responsabilità del rispetto del diritto di ogni studente con disabilità, e che le famiglie non restino in silenzio. La scuola non si deve occupare solo di progetti finalizzati a mirare l’attenzione dei media, ma deve creare una rete di sostegno e coordinazione per il benessere degli uomini del futuro.
