Una caduta su una buca stradale non dà automaticamente diritto al risarcimento. Lo ricorda la Cassazione civile, Sez. III, con l’ordinanza 9 giugno 2025 n. 15355: nei sinistri pedonali per buche, dislivelli o lastre sconnesse, la responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) convive con il dovere di prudenza del pedone. L’infortunato deve dimostrare il danno; il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito. Ma se il pericolo era prevedibile ed evitabile con normale attenzione, l’indennizzo può ridursi sensibilmente o non essere dovuto.
La vicenda
La vicenda da cui nasce la decisione è comune: chi cammina scende dal marciapiede per attraversare, mette il piede in un avvallamento del manto stradale, cade e si ferisce.
In primo grado ottiene il risarcimento; in appello la domanda viene respinta; la Cassazione conferma. La questione non è negare la responsabilità degli enti proprietari delle strade, ma verificare comesi è svolto l’episodio: era giorno o sera? Il dissesto era riconoscibile? Esisteva a pochi metri un passaggio più sicuro? Nel caso esaminato i giudici hanno ritenuto che il manto, pur deteriorato, fosse tale da poter essere individuato e evitato con normale attenzione e che l’interessato avrebbe potuto scegliere un percorso meno rischioso.
Il quadro giuridico
Sul piano giuridico, la regola è chiara.
L’art. 2051 c.c. stabilisce la responsabilità oggettiva del Comune ma spetta al pedone ricostruire con precisione come è avvenuta la caduta e perché è dipesa da quel dissesto, mentre spetta al custode provare un fatto esterno idoneo a escludere la sua responsabilità. Accanto al fortuito in senso stretto (evento naturale o del terzo imprevedibile e inevitabile) opera però il comportamento del danneggiato: se la condotta del pedone, valutata nelle circostanze concrete, risulta imprudente rispetto a un rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, il risarcimento può essere ridotto in proporzione o, nei casi più marcati, non riconosciuto.
Prudenza
Basta che la zona mostrasse segnali evidenti di dissesto, che l’illuminazione consentisse di apprezzare l’irregolarità o che, a breve distanza, fosse disponibile un attraversamento regolare. In uno scenario del genere l’ordinamento si aspetta un minimo di cautela: guardare dove si mette il piede, evitare il solco visibile, preferire il passaggio protetto. Se queste alternative esistono e vengono ignorate, la pretesa risarcitoria perde forza.
Dissesti occulti e responsabilità del custode
Questo non significa che la presenza della buca “assolva” l’ente custode. Quando il dissesto è occulto o difficilmente riconoscibile — si pensi a un avvallamento coperto dall’acqua, a un lampione spento, a ostacoli che nascondono il vuoto — la responsabilità dell’amministrazione torna centrale. In quei casi la prova del nesso causale, se costruita con ordine, diventa decisiva: fotografie scattate subito che mostrino il punto preciso e il contesto circostante; testimoni che possano descrivere visibilità e ostacoli; referto medico tempestivo che colleghi evento e lesioni.
Le prime 72 ore e la prova
La comunicazione con l’ente ha il suo peso. Una segnalazione formale che indichi luogo, orario, dinamica e danni, con richiesta di conservazione di eventuali filmati, consente in seguito di verificare se quel tratto fosse già stato oggetto di lamentele o interventi. Allo stesso tempo è utile chiarire perché non sono state utilizzate alternative sicure: lavori in corso, passaggi ostruiti, attraversamenti irraggiungibili. Più la narrazione è coerente tra quanto dichiarato, quanto si vede nelle immagini e quanto emerge dai certificati, più aumenta la possibilità di ottenere un risarcimento.
Gli errori da evitare
Il contenzioso si decide nei dettagli: il referto deve essere tempestivo; occorre la documentazione fotografica e, se vi sono, testimoni attendibili.
Il messaggio della sentenza
Il messaggio che la sentenza consegna ai lettori è pragmatico: la responsabilità del custode resta, ma l’attenzione del pedone incide sul risarcimento. Se il dissesto era riconoscibile e aggirabile senza difficoltà, il giudice tenderà a valorizzare l’aspettativa di attenzione; se invece l’irregolarità era celata o non vi erano percorsi alternativi praticabili, la responsabilità del custode torna in primo piano. Dopo una caduta contano le prime fasi: recarsi al pronto soccorso e raccogliere tutte le prove. Dopo è ragionevole farsi guidare da un avvocato esperto in infortunistica stradale per ottenere il giusto risarcimento.
Conclusione
L’art. 2051 c.c. tutela davvero chi si fa male a causa della strada, ma non esiste automatismo per il riconoscimento del risarcimento. La Cassazione ribadisce che il confine tra risarcimento e diniego passa attraverso il comportamento del pedone. Chi custodisce risponde della cosa; chi cammina è tenuto a un grado normale di attenzione. Può sembrare paradossale chiedere al cittadino di essere attento quando, invece le strade dovrebbero essere sicure, ma questo è il principio tracciato dalla giurisprudenza.
